Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

Art. 92

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 11 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<o il PFI redatti da dottori agronomi e dottori forestali>> sono soppresse;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Il PGF è obbligatorio per superfici forestali a prevalente finalità produttiva superiori a 200 ettari; per superfici inferiori a 200 ettari la pianificazione è facoltativa, ha la forma semplificata della SF ed è effettuata secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.>>;

c) i commi 5 bis e 6 sono abrogati;

d) al comma 7 le parole <<e i PFI,>> sono soppresse;

e) i commi 8 e 9 sono abrogati;

f) al comma 10 le parole <<e dei PFI approvati>> sono sostituite dalle seguenti: <<e delle SF approvati>>.