Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

Art. 80

(Modifiche all'articolo 02 della legge regionale 31/2005)

1. All'articolo 02 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera d) del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: <<non riservati allo Stato>>;

b) dopo la lettera e) del comma 2 è inserita la seguente:

<<e bis) l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività di pesca del novellame destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti nel rispetto dei criteri e limiti individuati dalla disciplina comunitaria, statale e regionale. L'attività, qualora esercitata nella laguna di Marano-Grado, è consentita dall'1 aprile al 31 maggio di ogni anno per un periodo massimo di trenta giorni e i quantitativi annuali sono commisurati alla disponibilità del novellame e al fabbisogno degli allevamenti e delle valli da pesca regionali;>>.