Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

Art. 55

(Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 28/2002)

1. L'articolo 23 della legge regionale 28/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 23

(Controlli)

1. Sono soggetti al controllo di legittimità:

a) il bilancio preventivo e le relative variazioni;

b) il conto consuntivo;

c) lo Statuto consortile;

d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento. In caso di deliberazioni immediatamente esecutive ai sensi dell'articolo 22, comma 4, la Giunta può annullare gli atti ritenuti illegittimi.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e, contestualmente, alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.

4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dei Consorzi di bonifica.

6. In base agli esiti delle ispezioni e delle verifiche di cui al comma 5, possono essere formulati indirizzi e raccomandazioni ai Consorzi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze.>>.