Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.
Art. 53
(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 28/2002)
1. All'articolo 21 della legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 1 la parola <<contabili>> è sostituita dalla seguente: <<legali>>;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il Collegio dei revisori legali è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e dura in carica cinque anni. Il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio dell'Associazione. L'incarico può essere conferito nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 17, comma 1 bis. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica.>>;
c) al comma 7 le parole <<sugli atti dell'Associazione>> sono soppresse.