Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

Art. 45

(Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 28/2002)

1. L'articolo 10 della legge regionale 28/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 10

(Catasto consortile, piani di classifica e oneri a carico dei consorziati)

1. Presso ciascun Consorzio è istituito il catasto consortile, suddiviso in catasto terreni e catasto fabbricati, nel quale sono individuati gli immobili situati nell'ambito del comprensorio, con l'indicazione della proprietà e degli altri diritti reali di godimento.

2. Il Consorzio provvede, ordinariamente ogni anno, all'aggiornamento del catasto per eseguire le volture e le variazioni nelle intestazioni delle partite catastali dei consorziati.

3. I proprietari di beni immobili agricoli ed extra agricoli che traggono beneficio dall'attività consortile, nonché gli affittuari dei terreni, qualora l'obbligo al pagamento del contributo di bonifica sia previsto nel relativo contratto, sono tenuti a contribuire:

a) alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, alle spese per le altre attività consortili e per il funzionamento dei Consorzi;

b) alle spese per l'esecuzione delle opere che non siano a totale carico dell'Amministrazione regionale.

4. I criteri di ripartizione delle spese di cui al comma 3, lettera a), sono determinati sulla base del beneficio conseguibile o conseguito per effetto dell'attività consortile. A tal fine i Consorzi predispongono e aggiornano i piani di classifica per ciascun comprensorio classificato. Le relative delibere sono pubblicate agli albi pretori dei Comuni interessati e all'albo consortile per quindici giorni. Previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, i piani di classifica sono approvati con decreto del Presidente della Regione che decide sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

5. Nelle more dell'approvazione o dell'aggiornamento dei piani di classifica, le deliberazioni consortili di ripartizione provvisoria delle spese sono pubblicate agli albi pretori dei Comuni interessati e all'albo consortile per quindici giorni consecutivi.

6. In via transitoria, e per un massimo di tre anni dall'emissione del decreto di approvazione dei piani di classifica, la ripartizione e l'imputazione di spesa possono essere riferiti a criteri di superficie o ad altri parametri fisici degli immobili.

7. I criteri di ripartizione delle spese di cui al comma 3, lettera b), sono determinati con deliberazione del Consiglio dei delegati sulla base del beneficio conseguibile o conseguito dalla realizzazione delle opere.>>.