Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

Art. 31

(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 8/2004)

1. L'articolo 12 della legge regionale 8/2004 è sostituito dal seguente:

<<Art. 12

(Controllo e vigilanza)

1. Sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all'articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421):

a) il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;

b) il conto consuntivo;

c) i regolamenti e gli altri atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e, contestualmente, alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.

4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.>>.