Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

Art. 115

(Inserimento degli articoli 41 bis e 41 ter nella legge regionale 9/2007)

1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 9/2007 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 41 bis

(Reti d'impresa della filiera foresta-legno-energia)

1. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 4 aprile 2013 n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), promuove e sostiene, riconoscendo criteri di premialità ai fini della concessione degli incentivi previsti dalla presente legge, le diverse forme di aggregazione di imprese come individuate dalla normativa vigente fra cui, in particolare, le reti di impresa di cui all'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Art. 41 ter

(Incentivi a sostegno della funzione produttiva dei boschi)

1. Ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2, è riconosciuto un premio annuale in base allo stanziamento di bilancio. Con regolamento regionale, sulla base delle utilizzazioni boschive effettuate nell'anno precedente rispetto alle previsioni pianificate e dell'assoggettamento alla certificazione della gestione forestale sostenibile, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione dei premi, ivi compreso l'importo minimo al di sotto del quale il premio non è concedibile, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Allo scopo di consolidare e diffondere la pianificazione di proprietà forestali di cui all'articolo 11, la Regione eroga contributi ai proprietari di boschi pubblici e privati per la redazione e revisione dei PGF e delle SF.

3. Al fine di favorire la costituzione di consorzi tra proprietari privati, la Regione può finanziare il PGF per superfici, a prevalente finalità produttiva, superiori a 200 ettari anche non accorpati.

4. Allo scopo di promuovere le attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, la Regione eroga contributi per i seguenti interventi:

a) conversione di cedui ad alto fusto;

b) sfolli, diradamenti, cure colturali, recupero degli scarti delle utilizzazioni boschive, interventi di difesa fitosanitaria, prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi a seguito di incendi, dissesti idrogeologici e altre calamità;

c) utilizzazioni boschive su superfici forestali con condizioni stazionali che aggravano i costi delle attività di gestione forestale;

d) manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché realizzazione della viabilità forestale di cui all'articolo 35;

e) realizzazione di percorsi pedonali o con veicoli senza motore, anche interni al bosco, da utilizzare per finalità turistiche, ricreative o sportive;

f) miglioramenti ambientali dei boschi, destinati prioritariamente alle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (Concernente la conservazione degli uccelli selvatici), o all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);

g) rimboschimenti e imboschimenti realizzati nelle aree di pianura sulla base di un progetto che preveda un piano di coltura e conservazione per la loro gestione.

5. I beneficiari dei contributi di cui al comma 4 sono:

a) i proprietari forestali privati e pubblici o loro delegati, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto, di boschi situati nel territorio regionale gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11 per gli interventi di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e) e f);

b) i proprietari di terreni privati e pubblici o loro delegati, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto, per gli interventi di cui al comma 4, lettera g);

c) soggetti cui è affidata la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname su proprietà pubbliche ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera c), limitatamente agli interventi di cui al comma 4, lettere a), b), c), e) e f);

d) soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 25, che hanno in gestione aree silvo-pastorali con le modalità di cui all'articolo 21, comma 3 bis.

6. Ai fini di cui all'articolo 34 e per rilanciare il mercato del legno, la Regione eroga contributi per le seguenti finalità:

a) gestione della borsa del legno regionale finalizzata all'intermediazione commerciale del legname tondo, al coordinamento e alla divulgazione dei flussi informativi relativi alla domanda e offerta di legname e dei relativi prodotti trasformati;

b) promozione del legname regionale e dei relativi prodotti trasformati anche attraverso la valorizzazione dei marchi di provenienza e di qualità di cui all'articolo 19;

c) gestione dei sistemi di certificazione forestale e delle relative catene di custodia per i prodotti forestali;

d) vendita del legname all'imposto in allestimento tondo.

7. I beneficiari dei contributi di cui al comma 6 sono:

a) società o associazioni che forniscono servizi nel settore della gestione forestale o della certificazione per gli interventi di cui al comma 6, lettere a), b) e c);

b) i proprietari forestali privati e pubblici o loro delegati, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto, di boschi situati nel territorio regionale gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11 per gli interventi di cui al comma 6, lettera d);

c) soggetti cui è affidata la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname su proprietà pubbliche ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera c), limitatamente agli interventi di cui al comma 4, lettere a), b), c), e) e f);

d) soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 25, che hanno in gestione aree silvo-pastorali con le modalità di cui all'articolo 21, comma 3 bis.

8. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25.

9. Ai fini di cui all'articolo 38 comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese di prima trasformazione del legno iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con priorità per quelle che aderiscono a reti di impresa di cui all'articolo 41 bis.

10. Ai fini di cui all'articolo 39, comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese di utilizzazione boschiva, imprese di prima trasformazione del legno, aziende agricole, consorzi forestali e proprietari forestali.

11. Per imprese di prima trasformazione del legno di cui ai commi 9 e 10 devono intendersi quelle che trasformano il legname tondo in prodotti segati con possibili successive lavorazioni.

12. Ai fini di cui all'articolo 41, comma 2, la Regione eroga contributi a enti e aziende singole o associate, nonché ai proprietari dei fondi o soggetti da essi delegati per la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno.

13. Ai fini di favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, la Regione eroga incentivi con il Fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

14. Con appositi regolamenti sono definiti le modalità, i criteri e le priorità per l'assegnazione degli incentivi di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.>>.