Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

Art. 108

(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 33 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<, nonché per la cessione del materiale vivaistico>> sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. La raccolta di materiale forestale di moltiplicazione è effettuata solamente da ditte registrate quali fornitori ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 386/2003 ed è consentita solamente nei popolamenti vegetali e dalle singole piante di cui all'articolo 30, comma 2.>>.