Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.
CAPO II
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2007, N. 9 (NORME IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI)
Art. 103
2. L'articolo 24 bis della legge regionale 9/2007 continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai procedimenti relativi alle domande presentate entro il 30 settembre 2014.
Art. 112

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 3, comma 40, lettera b), L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 39, L.R. 9/2007.
Art. 115
1.
Dopo l'articolo 41 della legge regionale 9/2007 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 41 bis
 (Reti d'impresa della filiera foresta-legno-energia)
1. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 4 aprile 2013 n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), promuove e sostiene, riconoscendo criteri di premialità ai fini della concessione degli incentivi previsti dalla presente legge, le diverse forme di aggregazione di imprese come individuate dalla normativa vigente fra cui, in particolare, le reti di impresa di cui all'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
Art. 41 ter
 (Incentivi a sostegno della funzione produttiva dei boschi)
1. Ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2, è riconosciuto un premio annuale in base allo stanziamento di bilancio. Con regolamento regionale, sulla base delle utilizzazioni boschive effettuate nell'anno precedente rispetto alle previsioni pianificate e dell'assoggettamento alla certificazione della gestione forestale sostenibile, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione dei premi, ivi compreso l'importo minimo al di sotto del quale il premio non è concedibile, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Allo scopo di consolidare e diffondere la pianificazione di proprietà forestali di cui all'articolo 11, la Regione eroga contributi ai proprietari di boschi pubblici e privati per la redazione e revisione dei PGF e delle SF.
3. Al fine di favorire la costituzione di consorzi tra proprietari privati, la Regione può finanziare il PGF per superfici, a prevalente finalità produttiva, superiori a 200 ettari anche non accorpati.
8. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25.
9. Ai fini di cui all'articolo 38 comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese di prima trasformazione del legno iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con priorità per quelle che aderiscono a reti di impresa di cui all'articolo 41 bis.
10. Ai fini di cui all'articolo 39, comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese di utilizzazione boschiva, imprese di prima trasformazione del legno, aziende agricole, consorzi forestali e proprietari forestali.
11. Per imprese di prima trasformazione del legno di cui ai commi 9 e 10 devono intendersi quelle che trasformano il legname tondo in prodotti segati con possibili successive lavorazioni.
12. Ai fini di cui all'articolo 41, comma 2, la Regione eroga contributi a enti e aziende singole o associate, nonché ai proprietari dei fondi o soggetti da essi delegati per la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno.
14. Con appositi regolamenti sono definiti le modalità, i criteri e le priorità per l'assegnazione degli incentivi di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.>>.

Art. 118

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 114, L. R. 27/2014
Art. 129
Note:
1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 105, c. 2, L.R. 9/2007.
2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 105, c. 4, L.R. 9/2007.
3 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 105, commi 6 bis e 6 ter, L.R. 9/2007.
4 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 105, commi 6 bis e 6 ter, L.R. 9/2007.
Art. 130
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 41 ter, comma 1, della legge regionale 9/2007, come inserito dall'articolo 115, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.5030 e al capitolo 2799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
2. Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 9/2007, come inseriti dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 6.000 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.1.5030 con riferimento al capitolo 503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 41 ter, comma 4, della legge regionale 9/2007, come inserito dall'articolo 115, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.2.5031 e al capitolo 2611 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 41 ter, comma 6, della legge regionale 9/2007, come inserito dall'articolo 115, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.1044 e al capitolo 504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
5.
Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, comma 8, della legge regionale 9/2007, come inserito dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 30.160 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.2.5030 con riferimento al capitolo 6365 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione <<Contributi alle imprese forestali per meccanizzazione>>.

6.
Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, comma 9, della legge regionale 9/2007, come inserito dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 30.400 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.2.5030 con riferimento al capitolo 6367 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione <<Contributi alle imprese di prima trasformazione del legno per ammodernamento dotazioni>>.

7.
Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, comma 10, della legge regionale 9/2007, come inserito dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 63.000 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 3.4.2.1068 con riferimento al capitolo 6368 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione <<Contributi per impianti energetici a biomasse legnose>>.

8.
Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, comma 12, della legge regionale 9/2007, come inserito dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 16.000 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.2.5030 con riferimento al capitolo 6370 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione <<Contributi per impianti di arboricoltura da legno>>.

9.
Per le finalità previste dall'articolo 84, comma 2, della legge regionale 9/2007, come modificato dall'articolo 123, è autorizzata la spesa di 10.103,61 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.2.5031 con riferimento al capitolo 6372 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione <<Contributi per interventi di promozione turistica da realizzare in aree boscate>>.

10. All'onere di complessivi 155.663,61 euro per l'anno 2014, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9 si fa fronte mediante storno di 9.000 euro dall'unità di bilancio 2.5.1.2017 con riferimento al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e di 146.663,61 euro dall'unità di bilancio 2.1.1.1044 con riferimento al capitolo 504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.>>.