Al comma 1 dell'articolo 9 ter della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), le parole <<risorse agricole, naturali, forestali e montagna>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente in materia di risorse agricole e forestali>> e le parole <<su uno dei maggiori quotidiani locali e>> sono soppresse.