Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.
CAPO II
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2002, N. 28 (NORME IN MATERIA DI BONIFICA E DI ORDINAMENTO DEI CONSORZI DI BONIFICA, NONCHÉ MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 9/1999, IN MATERIA DI CONCESSIONI REGIONALI PER LO SFRUTTAMENTO DELLE ACQUE, 7/2000, IN MATERIA DI RESTITUZIONE DEGLI INCENTIVI, 28/2001, IN MATERIA DI DEFLUSSO MINIMO VITALE DELLE DERIVAZIONI D'ACQUA E 16/2002, IN MATERIA DI GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO)
Art. 43
1. All'articolo 2 ter della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 3, comma 5, lettera c), L. R. 44/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, cc. 2 bis e 2 ter, L.R. 28/2002, con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
Art. 45
1.
L'articolo 10 della legge regionale 28/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 10
 (Catasto consortile, piani di classifica e oneri a carico dei consorziati)
1. Presso ciascun Consorzio è istituito il catasto consortile, suddiviso in catasto terreni e catasto fabbricati, nel quale sono individuati gli immobili situati nell'ambito del comprensorio, con l'indicazione della proprietà e degli altri diritti reali di godimento.
2. Il Consorzio provvede, ordinariamente ogni anno, all'aggiornamento del catasto per eseguire le volture e le variazioni nelle intestazioni delle partite catastali dei consorziati.
5. Nelle more dell'approvazione o dell'aggiornamento dei piani di classifica, le deliberazioni consortili di ripartizione provvisoria delle spese sono pubblicate agli albi pretori dei Comuni interessati e all'albo consortile per quindici giorni consecutivi.
6. In via transitoria, e per un massimo di tre anni dall'emissione del decreto di approvazione dei piani di classifica, la ripartizione e l'imputazione di spesa possono essere riferiti a criteri di superficie o ad altri parametri fisici degli immobili.
7. I criteri di ripartizione delle spese di cui al comma 3, lettera b), sono determinati con deliberazione del Consiglio dei delegati sulla base del beneficio conseguibile o conseguito dalla realizzazione delle opere.>>.

Art. 49
1. All'articolo 14 della legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 55
1.
L'articolo 23 della legge regionale 28/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 23
 (Controlli)
2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento. In caso di deliberazioni immediatamente esecutive ai sensi dell'articolo 22, comma 4, la Giunta può annullare gli atti ritenuti illegittimi.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e, contestualmente, alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.
4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dei Consorzi di bonifica.
6. In base agli esiti delle ispezioni e delle verifiche di cui al comma 5, possono essere formulati indirizzi e raccomandazioni ai Consorzi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze.>>.

Art. 56
 (Norme transitorie in materia di Consorzi di bonifica)
1. Fino all'approvazione del regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 3, comma 2 bis, della legge regionale 28/2002, come inserito dall'articolo 44, si continua ad applicare il regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2009, n. 1706 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria dei consorzi di bonifica).
3. I limiti ai mandati dei revisori legali di cui all'articolo 17, comma 1 bis, e di cui all'articolo 21, comma 4, della legge regionale 28/2002, come rispettivamente inserito dall'articolo 50 e sostituito dall'articolo 53, si applicano agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
4. Fino all'approvazione del regolamento sulla pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 28/2002, come sostituito dall'articolo 54, le deliberazioni dei Consorzi continuano a essere pubblicate all'albo consortile entro sette giorni dalla loro adozione; la pubblicazione dura sette giorni.
5. Gli articoli 22 e 23 della legge regionale 28/2002 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione con riferimento ai controlli sugli atti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.