Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.
CAPO XII
 INTERVENTI DEL FONDO DI ROTAZIONE IN AGRICOLTURA PER FAVORIRE L'INCREMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELLA FILIERA AGROINDUSTRIALE REGIONALE
Art. 40
 (Interventi del Fondo di rotazione a favore della filiera agroindustriale)
1. La Regione sostiene la realizzazione di progetti di sviluppo che comportano, anche come ricaduta indotta, l'incremento di competitività della filiera agroindustriale regionale, la valorizzazione delle produzioni agricole a tipicità riconosciuta e il miglioramento strutturale dei livelli di reddito dei produttori agricoli della regione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale concede alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che hanno sede operativa nel territorio regionale e rientrano nella categoria delle Grandi imprese così come definita dalla Commissione Europea, finanziamenti agevolati.
3. I finanziamenti sono erogati, in coerenza con le politiche comuni dell'Unione Europea nel settore agricolo e dello sviluppo rurale e con le finalità di cui al comma 1, a copertura delle spese sostenute per nuove iniziative in regione o per iniziative di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di unità produttive esistenti nel territorio regionale, nonché di diversificazione o cambiamento dei processi produttivi in essere.
4. Con regolamento regionale, da trasmettere alla Commissione Europea ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti.
Art. 41
 (Interventi del Fondo di rotazione per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese a lungo termine)
1. Al fine di sostenere le esigenze di liquidità del sistema imprenditoriale agricolo regionale e consentire allo stesso maggiore stabilità finanziaria e più elevata potenzialità ed elasticità operativa, nell'ambito del programma di intervento istituito con l'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e del programma di intervento istituito con l'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), la Giunta regionale e l'Assessore competente in materia di agricoltura sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 80/1982, a impartire al Direttore del Servizio competente specifici indirizzi di spesa che prevedano l'utilizzo di una quota delle disponibilità del Fondo per la concessione di finanziamenti con durata sino a quindici anni per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi secondo quanto rispettivamente previsto dai regolamenti di cui all'articolo 7, comma 46, della legge regionale 1/2007 e di cui all'articolo 3, comma 15, della legge regionale 17/2008, anche a favore di imprese che siano beneficiarie di finanziamenti concessi ed erogati ai sensi dei medesimi regolamenti e non ancora estinti.