Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE
CAPO II
Art. 4
1. All'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
c)
alla lettera f) del comma 8 le parole <<alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti), e>> sono soppresse.

(1)
Note:
1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, c. 2, L.R. 25/1966.
Art. 9
1.
L'articolo 9 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 9
 (Segnalazione certificata di inizio attività)
2. Copia della SCIA è trasmessa dal Comune alle commissioni provinciali di cui all'articolo 8, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attività produttive e all'ERSA.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività agrituristica non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.
5. Al fine del solo esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 8, lettera i), i soggetti interessati presentano al Comune competente per territorio la SCIA, allegando la planimetria dei locali da adibire allo scopo, una relazione illustrativa delle caratteristiche dell'azienda dalla quale si evince l'idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario e una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7.>>.

Art. 13
1.
L'articolo 12 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Sospensione e decadenza dall'attività)
1. L'attività agrituristica è sospesa dal Comune, per un periodo che va da un minimo di dieci a un massimo di trenta giorni di apertura, per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) o d).
3. Qualora venga disposta la decadenza dall'esercizio dell'attività secondo quanto disposto dal comma 2, lettera g), l'operatore agrituristico può presentare al Comune una nuova SCIA, purché sia trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di decadenza dall'esercizio dell'attività con conseguente chiusura dell'attività agrituristica.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'operatore agrituristico, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attività produttive, all'ERSA, e alla Commissione provinciale competente per territorio di cui all'articolo 8.>>.

Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 28/2017
CAPO III
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2000, N. 21 (DISCIPLINA PER IL CONTRASSEGNO DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA NON MODIFICATI GENETICAMENTE, PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE <<STRADE DEL VINO>>)
CAPO IV
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2002, N. 22 (ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN AGRICOLTURA)
Art. 23
1. All'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
CAPO V
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 8 (AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSA)
Art. 31
1.
L'articolo 12 della legge regionale 8/2004 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Controllo e vigilanza)
2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, entro quarantacinque giorni dal ricevimento.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e, contestualmente, alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.
4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.>>.

CAPO VII
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 16 (NORME URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE, TERRITORIO, EDILIZIA, URBANISTICA, ATTIVITÀ VENATORIA, RICOSTRUZIONE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO, TRASPORTI, DEMANIO MARITTIMO E TURISMO)
CAPO X
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2013, N. 5 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE, TUTELA AMBIENTALE, DIFESA DEL TERRITORIO, GESTIONE DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E TRASPORTI, ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE, ISTRUZIONE, CORREGIONALI ALL'ESTERO, RICERCA, COOPERAZIONE E FAMIGLIA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE, SANITÀ PUBBLICA E PROTEZIONE SOCIALE, FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI, AFFARI ISTITUZIONALI, ECONOMICI E FISCALI GENERALI)
Art. 36
1. All'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), sono apportate le seguenti modifiche:
CAPO XI
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1982, N. 80 (ISTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO)
Art. 38
1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 80/1982 sono apportate le seguenti modifiche:
CAPO XII
 INTERVENTI DEL FONDO DI ROTAZIONE IN AGRICOLTURA PER FAVORIRE L'INCREMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELLA FILIERA AGROINDUSTRIALE REGIONALE
Art. 40
 (Interventi del Fondo di rotazione a favore della filiera agroindustriale)
1. La Regione sostiene la realizzazione di progetti di sviluppo che comportano, anche come ricaduta indotta, l'incremento di competitività della filiera agroindustriale regionale, la valorizzazione delle produzioni agricole a tipicità riconosciuta e il miglioramento strutturale dei livelli di reddito dei produttori agricoli della regione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale concede alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che hanno sede operativa nel territorio regionale e rientrano nella categoria delle Grandi imprese così come definita dalla Commissione Europea, finanziamenti agevolati.
3. I finanziamenti sono erogati, in coerenza con le politiche comuni dell'Unione Europea nel settore agricolo e dello sviluppo rurale e con le finalità di cui al comma 1, a copertura delle spese sostenute per nuove iniziative in regione o per iniziative di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di unità produttive esistenti nel territorio regionale, nonché di diversificazione o cambiamento dei processi produttivi in essere.
4. Con regolamento regionale, da trasmettere alla Commissione Europea ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti.
Art. 41
 (Interventi del Fondo di rotazione per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese a lungo termine)
1. Al fine di sostenere le esigenze di liquidità del sistema imprenditoriale agricolo regionale e consentire allo stesso maggiore stabilità finanziaria e più elevata potenzialità ed elasticità operativa, nell'ambito del programma di intervento istituito con l'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e del programma di intervento istituito con l'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), la Giunta regionale e l'Assessore competente in materia di agricoltura sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 80/1982, a impartire al Direttore del Servizio competente specifici indirizzi di spesa che prevedano l'utilizzo di una quota delle disponibilità del Fondo per la concessione di finanziamenti con durata sino a quindici anni per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi secondo quanto rispettivamente previsto dai regolamenti di cui all'articolo 7, comma 46, della legge regionale 1/2007 e di cui all'articolo 3, comma 15, della legge regionale 17/2008, anche a favore di imprese che siano beneficiarie di finanziamenti concessi ed erogati ai sensi dei medesimi regolamenti e non ancora estinti.