Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.
Art. 9
1.
L'articolo 9 della legge regionale 25/1996 č sostituito dal seguente:
<<Art. 9
 (Segnalazione certificata di inizio attivitā)
2. Copia della SCIA č trasmessa dal Comune alle commissioni provinciali di cui all'articolo 8, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attivitā produttive e all'ERSA.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attivitā agrituristica non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.
5. Al fine del solo esercizio delle attivitā di cui all'articolo 2, comma 8, lettera i), i soggetti interessati presentano al Comune competente per territorio la SCIA, allegando la planimetria dei locali da adibire allo scopo, una relazione illustrativa delle caratteristiche dell'azienda dalla quale si evince l'idoneitā dei locali sotto il profilo igienico sanitario e una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7.>>.