Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.
Art. 81
1.
Dopo l'articolo 02 della legge regionale 31/2005 č inserito il seguente:
<<Art. 03
 (Vigilanza e controllo)
1. La Regione promuove intese con enti e organi di vigilanza di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), per il coordinamento delle attivitā di vigilanza e il controllo sull'applicazione della disciplina comunitaria, statale e regionale in materia di pesca e acquacoltura in acque marittime e lagunari.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 03 della legge regionale 31/2005, come aggiunto dal comma 1, fanno carico all'unitā di bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo 6256 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.