<<Art. 19 bis
(Partecipazione a societā)
1. I provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di societā esterne devono essere corredati di un'analisi dei costi e dei benefici e di valutazioni tecniche ed economiche che dimostrino la convenienza e la conformitā dell'operazione con le finalitā statutarie e con i doveri consortili.>>.