1. All'articolo 2 ter della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 11 le parole <<delle elezioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'elezione del Presidente>>;
b)
al comma 12 le parole <<alle elezioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'elezione di cui al comma 11>>.