Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.
Art. 41
 (Interventi del Fondo di rotazione per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese a lungo termine)
1. Al fine di sostenere le esigenze di liquidità del sistema imprenditoriale agricolo regionale e consentire allo stesso maggiore stabilità finanziaria e più elevata potenzialità ed elasticità operativa, nell'ambito del programma di intervento istituito con l'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e del programma di intervento istituito con l'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), la Giunta regionale e l'Assessore competente in materia di agricoltura sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 80/1982, a impartire al Direttore del Servizio competente specifici indirizzi di spesa che prevedano l'utilizzo di una quota delle disponibilità del Fondo per la concessione di finanziamenti con durata sino a quindici anni per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi secondo quanto rispettivamente previsto dai regolamenti di cui all'articolo 7, comma 46, della legge regionale 1/2007 e di cui all'articolo 3, comma 15, della legge regionale 17/2008, anche a favore di imprese che siano beneficiarie di finanziamenti concessi ed erogati ai sensi dei medesimi regolamenti e non ancora estinti.