1. La Regione, nei confronti dell'ERSA, esercita le seguenti funzioni:a) nomina gli organi;
b) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali;
c) esercita attività di vigilanza e controllo;
d) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole:a) possono essere definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
b) possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dell'ERSA.>>.