<<1 bis. Limitatamente al periodo invernale, il personale operaio può essere utilizzato per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta:a) su beni che siano di proprietà pubblica o di fondazioni con finalità pubbliche, che siano stati dichiarati di rilevante interesse storico e che contestualmente rilevino dal punto di vista naturalistico;
b) per interventi di manutenzione delle opere e delle sezioni di deflusso su corsi d'acqua del demanio idrico regionale anche all'esterno di aree montane.
1 ter. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'
articolo 4 della legge regionale 42/1996 e per i lavori di manutenzione e recupero della rete Natura 2000, la Direzione centrale può autorizzare, limitatamente ai terreni di proprietà regionale o attribuiti alla gestione dell'Amministrazione regionale, l'utilizzo del personale operaio.
1 quater. Nell'ottica di una riorganizzazione dell'attività vivaistica, forestale e agricola svolta dall'Amministrazione regionale il personale operaio può essere utilizzato anche per le attività di competenza dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).>>;