Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.
Art. 105
(Modifica all'
articolo 30 della legge regionale 9/2007
)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 9/2007
le parole <<
I popolamenti e le piante selezionate sono iscritti nel registro dei boschi e delle piante da seme.
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
I popolamenti vegetali e le singole piante sono iscritti a cura della Direzione centrale nel registro regionale dei materiali di base di cui all'
articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386
(Attuazione della
direttiva 1999/105/CE
relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).
>>.