<<2 bis. La Direzione competente in materia di risorse forestali accerta e riconosce l'evento di cui al comma 1. Le modalità e i criteri per la concessione degli indennizzi di cui allo stesso comma 1 sono definiti con regolamento.
2 ter. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".>>;