<<Art. 9
(Segnalazione certificata di inizio attivitā)
1. I soggetti interessati all'esercizio di attivitā agrituristica presentano al Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attivitā medesima segnalazione certificata di inizio attivitā (SCIA), dichiarando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), quanto segue:a) l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7;
b) la descrizione dell'azienda, delle produzioni aziendali e delle attivitā agrituristiche per le quali si presenta la SCIA, specificando la capacitā ricettiva e il periodo di apertura annuo, dalle quali si possa evincere il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3;
c) il personale utilizzato;
d) gli edifici e le aree da utilizzare a fini agrituristici, allegando le relative planimetrie, la proprietā degli stessi o il titolo di conduzione qualora non proprietario;
2. Copia della SCIA č trasmessa dal Comune alle commissioni provinciali di cui all'articolo 8, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attivitā produttive e all'ERSA.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attivitā agrituristica non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.
4. Tutti i casi di variazione nell'attivitā agrituristica vanno segnalati al Comune, ferma restando la necessitā di confermare ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il possesso dei requisiti previsti dalla legge per tale attivitā.
5. Al fine del solo esercizio delle attivitā di cui all'articolo 2, comma 8, lettera i), i soggetti interessati presentano al Comune competente per territorio la SCIA, allegando la planimetria dei locali da adibire allo scopo, una relazione illustrativa delle caratteristiche dell'azienda dalla quale si evince l'idoneitā dei locali sotto il profilo igienico sanitario e una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7.>>.