Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di attività produttive.
CAPO VII
 ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE, DI PORTUALITÀ E VIE DI NAVIGAZIONE
Art. 32
2.
Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 19, della legge regionale 27/2012, come modificato dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3969 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Rimborso agli enti di cui all'articolo 12, comma 19, della legge regionale 27/2012 degli oneri connessi al personale messo a disposizione della Regione".

3. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2014 derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
unità di bilanciocapitoloimporto
9.1.1.1153160050.000
10.4.1.1170149050.000


Art. 33
1.
Ferma restando la sostituzione dell'articolo 92 bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), a opera dell'articolo 74, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), la lettera b) del comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 21/2013 è abrogata.

Art. 34
 (Disposizioni in materia di portualità e vie di navigazione)
1. Per le finalità previste dagli articoli 21 e 22 della legge regionale 14 agosto 1987 n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 4.3.1.1077 e del capitolo 3765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
2. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2014 previsto dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.7.1.5036 e dal capitolo 3810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.