Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di attività produttive.
CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDI COMUNITARI
Art. 28
 (Conferma dei contributi)
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca dell'incentivo in proporzione alla durata dell'inadempimento.
3. II comma 1 si applica a tutti i procedimenti di subentro non definiti con provvedimento amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il comma 2 si applica a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 29
 (POR FESR 2007-2013 Fondi integrativi regionali per il raggiungimento del totale impiego delle risorse in relazione al piano finanziario ripartito per Asse)
1.
L'Amministrazione regionale, al fine di garantire il totale impiego dei Fondi strutturali FESR del Programma operativo POR FESR Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" programmazione 2007-2013, in coerenza con gli obiettivi di spesa del Programma, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 77 del regolamento (CE) 1083/2006, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1297/2013, è autorizzata a destinare risorse per 25 milioni di euro a integrazione degli stanziamenti del bilancio regionale già accantonati per le medesime finalità.

2. Le risorse di cui al comma 1 affluiscono al Fondo POR FESR 2007-2013 di cui all'articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), a integrazione delle risorse del piano finanziario del Programma Operativo POR FESR Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" programmazione 2007-2013, e sono destinate a operazioni finanziate o da finanziare sul Programma, valutato l'avanzamento dei suoi Assi prioritari.
3. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione comunitaria, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, sugli Assi del Programma.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 e del capitolo 226 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Fondo POR FESR 2007-2013 - Fondi regionali integrativi".
Art. 30
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1005 e del capitolo 6923 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Finanziamenti al fine di garantire la fase di transizione del Programma di Sviluppo Rurale dal periodo 2007-2013 al periodo 2014-2020, nonché per l'avvio del PSR 2014-2020".
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 2, comma 34, lettera a), L. R. 20/2015
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 34, lettera b), L. R. 20/2015