Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di attività produttive.
CAPO IV
 INTERVENTI IN MATERIA DI CONSORZI
Art. 20
 (Conferma contributo)
1. È confermato il contributo concesso con decreto del delegato responsabile di posizione organizzativa del Servizio politiche economiche e marketing territoriale della Direzione centrale attività produttive 15 ottobre 2009, n. 2432, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), al Consorzio di sviluppo industriale del Ponte Rosso che è autorizzato a destinarlo, anche parzialmente, con autonoma determinazione, anche per altre e diverse tipologie di infrastrutture di urbanizzazione destinate al servizio di infrastrutture industriali e individuate come prioritarie in relazione all'attuale contesto produttivo.
2. Il Consorzio adempie all'obbligo di rendicontazione ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso). A tal fine presenta, entro il 31 dicembre 2018, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento che attesti la realizzazione delle attività finanziate ai sensi del comma 1.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 80, L. R. 14/2016
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 14/2017
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 100, L. R. 15/2014
Art. 22
 (Approvazione Programmi di sviluppo)
1. I Programmi di sviluppo, adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della medesima legge regionale, sono approvati, per l'annualità 2014, successivamente all'adozione del Piano di sviluppo del settore industriale previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).
Art. 23
1.
AI comma 6 dell'articolo 2 ter della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<I soggetti individuati, ai sensi del comma 4, lettere b) e c), per far parte dell'organismo collegiale restano in carica anche successivamente al rinnovo dell'amministrazione comunale di appartenenza.>>.