Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di attività produttive.
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE E ATTIVITÀ PROMOZIONALI
Art. 19
1.
L'articolo 25 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 25
 (Oneri concernenti le procedure concorsuali)
1. Sono poste a carico della Regione, integralmente o per la differenza necessaria, le spese relative alle procedure di liquidazione delle società cooperative, aventi sede nella regione, disposte ai sensi degli articoli 2545 terdecies e 2545 septiesdecies del codice civile, nonché i compensi dei commissari liquidatori delle stesse società, quando dette procedure si chiudano con la totale mancanza di attivo ovvero qualora l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente dette spese e compensi.
2. Sono poste a carico della Regione, integralmente o per la differenza necessaria, le spese affrontate dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 2545 sexiesdecies del codice civile e dai liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 2545 octiesdecies del codice civile nonché i compensi agli stessi dovuti, nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità del rimborso integrale delle spese o l'impossibilità del pagamento di detti compensi nella misura fissata dall'autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati.
4. Al fine di consentire la gestione contabile delle spese relative alle procedure concorsuali, ai commissariamenti governativi, agli scioglimenti di società cooperative con nomina di liquidatore e alle sostituzioni di liquidatore, in deroga al disposto di cui all'articolo 42, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), la spesa per gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è impegnata entro sessanta giorni dalla data di cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese.
5. Con decreto del Presidente della Regione sono fissate le modalità di determinazione dei compensi spettanti agli organi preposti alle procedure sottoposte alla vigilanza della Regione.>>.

2. Continua ad applicarsi la disciplina previgente, qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato determinato l'ammontare del compenso finale spettante ai commissari liquidatori, ai liquidatori e ai commissari governativi. Il decreto del Presidente della Regione, recante modalità di determinazione dei compensi spettanti agli organi preposti alle procedure sottoposte alla vigilanza della Regione, già approvato e vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continua ad applicarsi fino a emanazione di un nuovo decreto in sua sostituzione.