Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di attività produttive.
Art. 32
2.
Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 19, della legge regionale 27/2012, come modificato dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3969 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Rimborso agli enti di cui all'articolo 12, comma 19, della legge regionale 27/2012 degli oneri connessi al personale messo a disposizione della Regione".

3. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2014 derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
unità di bilanciocapitoloimporto
9.1.1.1153160050.000
10.4.1.1170149050.000