Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di attività produttive.
Art. 30
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1005 e del capitolo 6923 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Finanziamenti al fine di garantire la fase di transizione del Programma di Sviluppo Rurale dal periodo 2007-2013 al periodo 2014-2020, nonché per l'avvio del PSR 2014-2020".
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 2, comma 34, lettera a), L. R. 20/2015
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 34, lettera b), L. R. 20/2015