Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di attivitā produttive.
Art. 28
 (Conferma dei contributi)
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca dell'incentivo in proporzione alla durata dell'inadempimento.
3. II comma 1 si applica a tutti i procedimenti di subentro non definiti con provvedimento amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il comma 2 si applica a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.