Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021
Disposizioni in materia di attivitā produttive.
Art. 27
(Modifica all'
articolo 20 della legge regionale 5/2012
)
1.
Il
comma 4 ter dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5
(Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunitā), č abrogato.
2.
Alle domande di contributo giā presentate alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.