Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di attività produttive.
Art. 1
 (Finalità della legge)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto e in virtù della clausola di maggior favore contenuta nell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), in un contesto economico di peculiare difficoltà, interviene ad adeguare la normativa in materia di artigianato, cooperazione e accesso al credito alle esigenze di semplificazione dei procedimenti e coordinamento delle discipline di settore, nonché a disciplinare specifici aspetti in materia di Consorzi, di fondi comunitari, di funzionamento della Regione e di portualità e vie di navigazione.