Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di attività produttive.
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalità della legge)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto e in virtù della clausola di maggior favore contenuta nell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), in un contesto economico di peculiare difficoltà, interviene ad adeguare la normativa in materia di artigianato, cooperazione e accesso al credito alle esigenze di semplificazione dei procedimenti e coordinamento delle discipline di settore, nonché a disciplinare specifici aspetti in materia di Consorzi, di fondi comunitari, di funzionamento della Regione e di portualità e vie di navigazione.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione del c. 2, art. 44, L.R. 12/2002.
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE E ATTIVITÀ PROMOZIONALI
Art. 19
1.
L'articolo 25 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 25
 (Oneri concernenti le procedure concorsuali)
1. Sono poste a carico della Regione, integralmente o per la differenza necessaria, le spese relative alle procedure di liquidazione delle società cooperative, aventi sede nella regione, disposte ai sensi degli articoli 2545 terdecies e 2545 septiesdecies del codice civile, nonché i compensi dei commissari liquidatori delle stesse società, quando dette procedure si chiudano con la totale mancanza di attivo ovvero qualora l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente dette spese e compensi.
2. Sono poste a carico della Regione, integralmente o per la differenza necessaria, le spese affrontate dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 2545 sexiesdecies del codice civile e dai liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 2545 octiesdecies del codice civile nonché i compensi agli stessi dovuti, nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità del rimborso integrale delle spese o l'impossibilità del pagamento di detti compensi nella misura fissata dall'autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati.
4. Al fine di consentire la gestione contabile delle spese relative alle procedure concorsuali, ai commissariamenti governativi, agli scioglimenti di società cooperative con nomina di liquidatore e alle sostituzioni di liquidatore, in deroga al disposto di cui all'articolo 42, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), la spesa per gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è impegnata entro sessanta giorni dalla data di cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese.
5. Con decreto del Presidente della Regione sono fissate le modalità di determinazione dei compensi spettanti agli organi preposti alle procedure sottoposte alla vigilanza della Regione.>>.

2. Continua ad applicarsi la disciplina previgente, qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato determinato l'ammontare del compenso finale spettante ai commissari liquidatori, ai liquidatori e ai commissari governativi. Il decreto del Presidente della Regione, recante modalità di determinazione dei compensi spettanti agli organi preposti alle procedure sottoposte alla vigilanza della Regione, già approvato e vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continua ad applicarsi fino a emanazione di un nuovo decreto in sua sostituzione.
CAPO IV
 INTERVENTI IN MATERIA DI CONSORZI
Art. 20
 (Conferma contributo)
1. È confermato il contributo concesso con decreto del delegato responsabile di posizione organizzativa del Servizio politiche economiche e marketing territoriale della Direzione centrale attività produttive 15 ottobre 2009, n. 2432, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), al Consorzio di sviluppo industriale del Ponte Rosso che è autorizzato a destinarlo, anche parzialmente, con autonoma determinazione, anche per altre e diverse tipologie di infrastrutture di urbanizzazione destinate al servizio di infrastrutture industriali e individuate come prioritarie in relazione all'attuale contesto produttivo.
2. Il Consorzio adempie all'obbligo di rendicontazione ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso). A tal fine presenta, entro il 31 dicembre 2018, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento che attesti la realizzazione delle attività finanziate ai sensi del comma 1.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 80, L. R. 14/2016
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 14/2017
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 100, L. R. 15/2014
Art. 22
 (Approvazione Programmi di sviluppo)
1. I Programmi di sviluppo, adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della medesima legge regionale, sono approvati, per l'annualità 2014, successivamente all'adozione del Piano di sviluppo del settore industriale previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).
Art. 23
1.
AI comma 6 dell'articolo 2 ter della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<I soggetti individuati, ai sensi del comma 4, lettere b) e c), per far parte dell'organismo collegiale restano in carica anche successivamente al rinnovo dell'amministrazione comunale di appartenenza.>>.

CAPO V
 NORME DI COORDINAMENTO E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO
Art. 25
1.
Il comma 9 dell'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è sostituito dal seguente:
<<9. Gli oneri relativi alla corresponsione delle indennità e dei gettoni di presenza di cui al comma 8, nonché del trattamento di missione e del rimborso spese di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), fanno carico al FRIE e al Fondo per lo sviluppo nella misura del cinquanta per cento ciascuno. Entro il 15 novembre di ogni anno, il Presidente del Comitato di gestione comunica alla Direzione centrale di cui all'articolo 11, comma 1, la previsione della spesa relativa ai predetti oneri per l'anno successivo ai fini della determinazione dell'importo massimo di spesa annuale da autorizzare con deliberazione della Giunta regionale.>>.

CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDI COMUNITARI
Art. 28
 (Conferma dei contributi)
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca dell'incentivo in proporzione alla durata dell'inadempimento.
3. II comma 1 si applica a tutti i procedimenti di subentro non definiti con provvedimento amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il comma 2 si applica a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 29
 (POR FESR 2007-2013 Fondi integrativi regionali per il raggiungimento del totale impiego delle risorse in relazione al piano finanziario ripartito per Asse)
1.
L'Amministrazione regionale, al fine di garantire il totale impiego dei Fondi strutturali FESR del Programma operativo POR FESR Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" programmazione 2007-2013, in coerenza con gli obiettivi di spesa del Programma, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 77 del regolamento (CE) 1083/2006, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1297/2013, è autorizzata a destinare risorse per 25 milioni di euro a integrazione degli stanziamenti del bilancio regionale già accantonati per le medesime finalità.

2. Le risorse di cui al comma 1 affluiscono al Fondo POR FESR 2007-2013 di cui all'articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), a integrazione delle risorse del piano finanziario del Programma Operativo POR FESR Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" programmazione 2007-2013, e sono destinate a operazioni finanziate o da finanziare sul Programma, valutato l'avanzamento dei suoi Assi prioritari.
3. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione comunitaria, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, sugli Assi del Programma.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 e del capitolo 226 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Fondo POR FESR 2007-2013 - Fondi regionali integrativi".
Art. 30
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1005 e del capitolo 6923 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Finanziamenti al fine di garantire la fase di transizione del Programma di Sviluppo Rurale dal periodo 2007-2013 al periodo 2014-2020, nonché per l'avvio del PSR 2014-2020".
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 2, comma 34, lettera a), L. R. 20/2015
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 34, lettera b), L. R. 20/2015
CAPO VII
 ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE, DI PORTUALITÀ E VIE DI NAVIGAZIONE
Art. 32
2.
Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 19, della legge regionale 27/2012, come modificato dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3969 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Rimborso agli enti di cui all'articolo 12, comma 19, della legge regionale 27/2012 degli oneri connessi al personale messo a disposizione della Regione".

3. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2014 derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
unità di bilanciocapitoloimporto
9.1.1.1153160050.000
10.4.1.1170149050.000


Art. 33
1.
Ferma restando la sostituzione dell'articolo 92 bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), a opera dell'articolo 74, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), la lettera b) del comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 21/2013 è abrogata.

Art. 34
 (Disposizioni in materia di portualità e vie di navigazione)
1. Per le finalità previste dagli articoli 21 e 22 della legge regionale 14 agosto 1987 n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 4.3.1.1077 e del capitolo 3765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
2. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2014 previsto dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.7.1.5036 e dal capitolo 3810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.