Art. 28
(Conferma dei contributi)
1.
Nell'ambito del Programma operativo regionale (POR) della Regione Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), per l'Obiettivo competitivitā regionale e occupazione, programmazione 2007/2013, nei casi di cessione e affitto d'azienda o del ramo d'azienda relativi ai progetti finanziati, i contributi concessi o erogati possono essere confermati a favore del subentrante nel rispetto dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, in materia di obbligo di stabilitā delle operazioni, alle seguenti condizioni:
a) il subentrante č in possesso dei requisiti soggettivi previsti nei casi di operazioni straordinarie dai rispettivi bandi;
b) č accertata la prosecuzione dell'attivitā senza soluzione di continuitā in capo al subentrante, mantenendo anche parzialmente l'occupazione dei lavoratori giā impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca dell'incentivo in proporzione alla durata dell'inadempimento.
3. II comma 1 si applica a tutti i procedimenti di subentro non definiti con provvedimento amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il comma 2 si applica a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.