Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021
Disposizioni in materia di attivitā produttive.
Art. 2
(Modifica all'
articolo 9 della legge regionale 12/2002
)
1.
Al
comma 8 bis dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12
(Disciplina organica dell'artigianato), č aggiunto alla fine il seguente periodo: <<
Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalitā per il consumo immediato dei prodotti di propria produzione.
>>.