Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale.
Art. 6
1. Al Garante regionale spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell'indennitą di presenza dei consiglieri regionali.
2. Al Garante regionale, che per ragioni attinenti al proprio mandato si reca in localitą diverse dal Comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalitą previste per i dipendenti regionali.
Note:
1 Articolo 6 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
2 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 21, L. R. 33/2015
3 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.