Art. 5
1. Il Garante regionale, per tutto il periodo del mandato, non può rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
2. L'incarico di Garante regionale è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.
3. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell'incarico di Garante regionale sia sopravvenuta all'elezione ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall'incarico.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
2 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
3 Articolo 5 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.