Art. 1 quater
1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell'indennitą di presenza dei consiglieri regionali. Al Difensore civico, che per ragioni attinenti al proprio mandato si reca in localitą diverse dal Comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalitą previste per i dipendenti regionali.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.