Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale.
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia considerando impegno prioritario la tutela dei diritti delle persone soprattutto di quelle che non sono in grado di difenderli in modo diretto e autonomo, concorre a garantirne il rispetto in particolare di quelli dei bambini e degli adolescenti e di coloro che sono privati della libertà personale o a rischio di discriminazione, in adempimento a quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e statale.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 106, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019