Art. 1 bis
(Istituzione, elezione, durata e revoca)
1. È istituito nella Regione Friuli Venezia Giulia il Difensore civico regionale.
2. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale.
3. Per l'elezione, la durata in carica e la revoca del Difensore civico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.