Art. 12
(Programmazione dell'attivitā e dotazione finanziaria)
1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria a esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.
2. Entro il 15 settembre di ogni anno il Garante regionale predispone il programma di attivitā per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante regionale presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attivitā svolta nell'anno precedente, corredata di osservazioni e suggerimenti, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria. La relazione č trasmessa ai consiglieri regionali ai fini dell'esame da parte del Consiglio regionale.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
2 Articolo 12 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.