1. Per le finalitā di cui all'
articolo 2, comma 10, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), č autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unitā di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1193 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unitā di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6, della
legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 111/2014.