<<3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per gli interventi del Piano d'Azione e Coesione attuati dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunitą, politiche giovanili e ricerca.
3 ter. Agli interventi del Piano d'Azione e Coesione attuati dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunitą, politiche giovanili e ricerca si applicano i regolamenti regionali di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, in quanto compatibili con le previsioni di cui al comma 3 bis.>>.