Art. 1
(Scorrimento della graduatoria di progetti per lavori di pubblica utilitā)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alle Amministrazioni pubbliche il finanziamento per le domande di contributo per progetti d'iniziative di lavoro di pubblica utilitā ai sensi dell'
articolo 9, comma 48, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), presentate nell'anno 2013, valutate ammissibili al finanziamento medesimo e non soddisfatte per mancanza di fondi.
2. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2014 a carico all'unitā di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 9860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unitā di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6, della
legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilitā regionale), con deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2014, n. 111 (
Lr 21/2007 art. 31 - Trasferimento delle somme non utilizzate al 31.12.2013 su capitoli di fondi regionali, mutuo o fondi globali).