Legge regionale 17 aprile 2014, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna.
Art. 1
 (Scorrimento della graduatoria di progetti per lavori di pubblica utilitā)
2. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2014 a carico all'unitā di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 9860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
Art. 2
 (Sostegno al reddito per i lavoratori edili)
1. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale e complessa congiuntura economica, in attuazione dell'articolo 65, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualitā del lavoro), l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualitā e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia di seguito denominate Casse Edili finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2014 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.
2. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 1 in misura pari al 70 per cento, fino a un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.
3. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 1, anche in misura differenziata per singole fasce d'etā.
4. Le modalitā di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 1 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.
5. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 1, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.
6. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero d'iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2013.
7. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 30 giugno 2014 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1. Nella richiesta č indicato il numero d'iscritti al 31 dicembre 2013.
9. Per le finalitā di cui al comma 1 č autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unitā di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 5941 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributi alle Casse Edili di Mutualitā e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia per il sostegno del reddito dei lavoratori edili licenziati nel 2014".
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera g), L. R. 41/2017
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera hhh), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera p), L. R. 27/2017