Legge regionale 17 aprile 2014 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 24/04/2014
Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.
Art. 6
(Pubblicazione dei bilanci) (1)
1. Al fine di garantire il massimo accesso ai cittadini, alle associazioni e alle istituzioni alle informazioni economico-finanziarie, i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, pubblicano il documento di bilancio e i dati di bilancio in formato open data sul proprio sito istituzionale.
2. All'obbligo di pubblicazione dei documenti e dati di bilancio in formato open data sul proprio sito, sono altresì obbligate le società di cui all'articolo 12, comma 4, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), così come interpretato in via autentica dall'articolo 89 (Interpretazione autentica dei commi 4 e 5 dell'articolo 12 della legge regionale 10/2012) della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21.
Note:1 Per la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 1, si veda quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, della presente legge.