Legge regionale 17 aprile 2014 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 24/04/2014

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.

Art. 5

(Provvedimenti attuativi)

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, definiscono, con uno o più provvedimenti, in particolare:

a) i dati, le informazioni e i documenti contenenti dati pubblici che possono essere oggetto di immediato riutilizzo;

b) i dati, le informazioni e i documenti contenenti dati pubblici rilasciati a pagamento;

c) le modalità per individuare ulteriori dati e documenti contenenti dati pubblici, che possono essere oggetto di riutilizzo in futuro;

d) le modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti contenenti dati pubblici e le modalità di gestione e aggiornamento del portale regionale di accesso ai medesimi;

e) le licenze standard per il riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici di cui l'amministrazione regionale è titolare;

f) l'elenco dei formati aperti utilizzabili, individuabili anche in via indiretta, tramite riferimento a standard internazionali;

g) l'adeguata documentazione che deve accompagnare i dati;

h) le modalità per la presentazione della richiesta di riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici, ove necessaria per l'accesso; le modalità per la presentazione della richiesta relativa ai dati pubblici non ancora diffusi via Internet; le modalità per l'evasione della richiesta da parte dell'ufficio competente;

i) le modalità pratiche per facilitare la ricerca, anche interlinguistica e l'accesso ai dati disponibili per il riutilizzo;

j) lo schema standard regionale per la redazione del catalogo dei dati pubblici di cui sono titolari i soggetti individuati all'articolo 3, commi 1 e 2.

2. La Regione provvede sulle richieste di cui al comma 1, lettera h), entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di motivate esigenze, il termine può essere prorogato fino a un massimo di novanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di sussistenza di ragioni ostative di ordine economico, organizzativo o giuridico, l'ufficio competente provvede, entro i medesimi termini, con comunicazione motivata.

3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, diversi dalla Regione, e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, adottano secondo i rispettivi ordinamenti i provvedimenti attuativi di cui al comma 1, lettere da a) a i), in quanto compatibili.

4. Il rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2 è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali.

5. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, redigono, secondo uno schema standard regionale, un catalogo dei dati di cui al comma 1, lettere a) e b), di cui sono titolari e lo pubblicano sul proprio sito web. Ciascun catalogo è conferito nel catalogo regionale on-line sotto forma di collegamento secondo delle linee guida definite dalla Regione, in conformità alle direttive nazionali ed europee.