Legge regionale 17 aprile 2014 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 24/04/2014

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.

Art. 4

(Pubblicizzazione e riutilizzo di dati e dei documenti contenenti dati pubblici)

1. La Regione utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per rendere fruibile il patrimonio informativo pubblico, di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, assicurando l'utilizzo di formati aperti secondo gli standard internazionali per la pubblicazione dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici tramite la rete Internet.

2. I dati e i documenti contenenti dati pubblici di cui al comma 1, sono gratuitamente accessibili tramite la rete Internet, salvo casi eccezionali individuati da provvedimenti attuativi di cui all'articolo 5, e sono riutilizzabili nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e industriale.

3. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, garantiscono l'aggiornamento dei dati di cui sono titolari.

4. Le licenze standard per il riutilizzo dei dati pubblici, predisposte in ottemperanza all'articolo 8 del decreto legislativo 36/2006 devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, previa citazione della fonte, anche per fini commerciali e con finalità di lucro.

5. La Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità ai dati e ai documenti contenenti dati pubblici, assicurando la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori; promuove l'adozione da parte degli enti, delle società, dei consorzi, delle associazioni e fondazioni a cui partecipa delle misure necessarie per garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici e relativi metadati.