Art. 9
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, adottano i provvedimenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e li pubblicano nel proprio sito web all'interno dell'apposita sezione dedicata alla trasparenza.
2. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, si applica a decorrere dal primo bilancio successivo all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 3.