Legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 24/04/2014

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) accessibilità: la capacità di un servizio o di una risorsa d'essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria di utente;
b) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
c) titolare del dato: i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, che hanno originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità;
e) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico; la definizione di documento non comprende i programmi informatici;
f) formato dei dati di tipo aperto (o libero): un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
g) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati e documenti contenenti dati pubblici dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;
h) metadato: un'informazione che descrive un insieme di dati;
i) riutilizzo o riuso: l'uso del dato di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali.